IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  Nella riunione del 28 luglio 2016 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Considerato che il comma 2, del richiamato art. 5, della  legge  n.
225/1992 disciplina l'azione  governativa  volta  a  fronteggiare  le
situazioni di emergenza aventi i requisiti di cui all'art.  2,  comma
1, lettera c), della medesima legge e per le quali sia intervenuta la
prevista deliberazione del Consiglio dei  ministri  articolandola  in
due  fasi,  la  prima  delle  quali   volta   all'organizzazione   ed
all'effettuazione dei  servizi  di  soccorso  e  di  assistenza  alla
popolazione interessata dall'evento (lettera a), al ripristino  della
funzionalita' dei servizi pubblici e  delle  infrastrutture  di  reti
strategiche, entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili
(lettera b), alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per
la riduzione del rischio residuo  strettamente  connesso  all'evento,
entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  comunque
finalizzate prioritariamente alla tutela  della  pubblica  e  privata
incolumita' (lettera c) e alla ricognizione  dei  fabbisogni  per  il
ripristino  delle  strutture  e  delle  infrastrutture,  pubbliche  e
private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti  dalle  attivita'
economiche  e  produttive,  dai  beni  culturali  e  dal   patrimonio
edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con  la
medesima o altra ordinanza (lettera d) e la seconda delle quali volta
all'avvio dell'attuazione delle prime  misure  per  far  fronte  alle
esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro i limiti delle risorse
finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate  con  apposita
delibera del Consiglio dei ministri, sentita la  regione  interessata
(lettera e); 
  Considerato che tale articolazione in due fasi e' stata  introdotta
nell'ordinamento  in  occasione  della  conversione  in   legge   del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, avvenuta con la legge 15 ottobre
2013, n. 119; 
  Visto il documento allegato alle  ordinanze  di  protezione  civile
recante la «Procedura per  la  ricognizione  dei  fabbisogni  per  il
ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private
danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle  attivita'  economiche  e
produttive,  dai  beni  culturali,  e   dal   patrimonio   edilizio»,
concernente  le  modalita'  e  la  modulistica  con  le  quali  tutti
commissari  delegati  devono   provvedere   alla   ricognizione   dei
fabbisogni di danno in modalita'  omogenea  per  l'intero  territorio
nazionale, condiviso con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato di cui  alla  nota
del 20 novembre 2013; 
  Dato  atto  che,  in  considerazione   della   richiamata   novella
normativa, l'attivita' di ricognizione dei  fabbisogni  da  svolgersi
secondo le procedure sopra richiamate e' stata prevista per  tutti  i
contesti  emergenziali  di  rilievo  nazionale  a   decorrere   dalle
eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel  mese  di  marzo
2013 nel territorio  di  alcuni  comuni  delle  province  di  Arezzo,
Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia,  Prato  e  Pisa,  ad
eccezione di specifiche situazioni emergenziali  per  le  quali  tale
attivita'  non  e'  risultata   necessaria,   ovvero   per   contesti
emergenziali  per  i  quali  si  e'  provveduto  in  via  legislativa
all'individuazione e assegnazione di specifiche  risorse  finanziarie
destinate a fronteggiare i  danni  subiti  dal  patrimonio  pubblico,
privato e delle attivita' economiche e produttive; 
  Dato atto che in occasione dei predetti contesti emergenziali si e'
proceduto, mediante apposite ordinanze  di  protezione  civile,  alla
disciplina per l'impiego  delle  risorse  finanziarie  stanziate  dal
Consiglio dei ministri per la realizzazione delle attivita'  e  degli
interventi urgenti specificate dalle lettere a), b) e c) del comma 2,
del richiamato art. 5, nella misura di oltre 600 milioni di euro; 
  Considerato  che,  alla  data  della  presente  deliberazione,   la
predetta  ricognizione  dei  fabbisogni  per  i  danni   occorsi   al
patrimonio privato e alle attivita' economiche e produttive e'  stata
avviata in complessivi 49  contesti  emergenziali  individuati  nella
tabella in allegato 1 alla presente deliberazione; 
  Dato atto che alla data della presente deliberazione,  per  40  dei
predetti contesti emergenziali, individuati nella tabella in allegato
2 alla presente deliberazione, la prevista ricognizione dei  predetti
fabbisogni e' stata completata dai commissari delegati e trasmessa al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri per la successiva istruttoria; 
  Considerato che la ricognizione dei fabbisogni per i danni relativi
al patrimonio privato  ed  alle  attivita'  economiche  e  produttive
effettuata nei predetti contesti emergenziali consente di disporre di
una valutazione dei danni occorsi e delle stime  dei  costi  relative
alle seguenti tipologie di interventi: 
  a) ripristino strutturale degli edifici privati, ivi  compresi  gli
edifici vincolati, classificati in base alle differenti  destinazioni
d'uso,  conformi   alle   disposizioni   previste   dalla   normativa
urbanistica, di pianificazione territoriale di settore  ed  edilizia,
danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia  rinvenibile  il
nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento, e comunque  per  i
danni  limitati  a  quelle  parti  strettamente   connesse   con   la
fruibilita'  dell'opera  (elementi  strutturali   e   parti   comuni;
coperture; impianti; infissi; finiture); 
  b) ripristino delle strutture, degli  impianti,  dei  macchinari  e
delle attrezzature, danneggiati e per  i  quali  sia  rinvenibile  il
nesso di causalita' tra i danni subiti e l'evento, nonche' il  prezzo
di acquisto di scorte  di  materie  prime,  semilavorati  e  prodotti
finiti, danneggiati o distrutti a causa degli  eventi  eccezionali  e
non piu' utilizzabili; 
  Ravvisata l'esigenza  di  procedere  all'avvio  delle  misure  piu'
urgenti, nell'ambito del  settore  dei  danni  subiti  al  patrimonio
privato ed alle attivita' economiche e produttive al fine di favorire
il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni  colpite
dagli eventi calamitosi; 
  Visto l'art. 1, comma 422, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208,
recante: «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» (legge  di  stabilita'  2016),  con  cui  e'
stabilito che al fine di dare avvio alle misure per  fare  fronte  ai
danni occorsi al patrimonio privato ed alle  attivita'  economiche  e
produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'art.  5,
della  24  febbraio  1992,  n.  225   e   successive   modificazioni,
relativamente  alle  ricognizioni  dei  fabbisogni   completate   dai
commissari delegati e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria, si provvede, per le finalita' e  secondo  i  criteri  da
stabilirsi con apposite  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri
assunte ai sensi della  lettera  e)  del  citato  art.  5,  comma  2,
mediante  concessione,  da  parte  delle  amministrazioni   pubbliche
indicate nelle medesime deliberazioni,  di  contributi  a  favore  di
soggetti privati e per le attivita' economiche e  produttive  con  le
modalita' del finanziamento agevolato; 
  Visti i commi da 423 a 428  dell'art.  1,  della  citata  legge  n.
208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita'  per  la
concessione  dei  predetti  contributi,  oltre  alle   modalita'   di
copertura finanziarie dei conseguenti oneri; 
  Considerato, in particolare, che, in base a  quanto  stabilito  dal
combinato disposto dei commi 423, 424 e 427  dell'art.  1  citato,  i
contributi in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi
individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422,  sono
concessi mediante finanziamenti agevolati  assistiti  dalla  garanzia
dello Stato e nel limite massimo di 1.500  milioni  di  euro,  previa
verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati
e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti  riguardanti
la concessione di finanziamenti con oneri a carico  dello  Stato  per
interventi connessi a  calamita'  naturali,  al  fine  di  assicurare
l'invarianza finanziaria degli  effetti  delle  disposizioni  di  cui
trattasi; 
  Considerato, in particolare, che tali finanziamenti possono  essere
concessi  con  la  modalita'  del  credito  d'imposta  da  fruire  in
compensazione, secondo modalita' da definirsi con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia dell'entrate nel limite massimo di 60  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016; 
  Considerato che l'impatto finanziario complessivo relativo ai danni
al patrimonio privato ed alle attivita' economiche e produttive per i
contesti emergenziali per i quali si e' provveduto alla  ricognizione
e  trasmissione  al  Dipartimento  della  protezione   civile   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto riportato nella
tabella 2 allegata alla presente deliberazione, e' stato quantificato
in euro 804.657.134,36, per quanto riguarda  i  danni  al  patrimonio
abitativo privato, e in euro 889.608.976,51  per  quanto  riguarda  i
danni alle attivita' economiche e produttive; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
59706/2016 del 14 luglio 2016; 
  Dato atto dell'esigenza di differenziare i termini temporali per lo
svolgimento delle attivita'  istruttorie  in  ragione  delle  diverse
caratteristiche dei procedimenti  relativi  ai  danni  al  patrimonio
abitativo privato e per  quelli  relativa  ai  danni  alle  attivita'
economiche e produttive; 
  Ritenuto, in ragione di tale  differenziazione,  di  destinare  gli
spazi finanziari  disponibili  nell'esercizio  2016,  determinati  in
conformita'  a  quanto  stabilito  dal  richiamato  comma  427,  agli
interventi relativi ai danni subiti dal patrimonio abitativo privato,
stabilendo che essi potranno essere fronteggiati nella misura massima
del 50% del fabbisogno complessivo oggetto di ricognizione; 
  Considerato che all'esito delle attivita' istruttorie  relative  ai
danni subiti dalle attivita' economiche  e  produttive,  ai  relativi
interventi si procedera' negli esercizi 2017 e seguenti, nel rispetto
di quanto previsto dal richiamato comma 427; 
  Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'individuazione  delle
finalita'  e  dei  criteri  con  i  quali  determinare  i  contributi
concedibili, rinviando ad ordinanze del Capo del  Dipartimento  della
protezione   civile   da   adottarsi   d'intesa   con   le    regioni
rispettivamente  interessate  e  di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.  5  della  legge  n.
225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni,  la  definizione
delle relative modalita' attuative; 
  Considerato  che  con  le  richiamate  ordinanze   del   Capo   del
Dipartimento  della  protezione  civile  dovra',   altresi',   essere
assicurata uniformita' di trattamento per i cittadini e i titolari di
attivita' economiche produttive  danneggiati  sull'intero  territorio
nazionale, oltre  a  un  efficace  monitoraggio  sull'utilizzo  delle
risorse; 
  Considerato, inoltre, che: 
  i  finanziamenti  devono  essere  erogati  al  netto  di  eventuali
indennizzi  per  polizze  assicurative  stipulate  per  le   medesime
finalita'  e  da  dichiarare   al   momento   della   richiesta   del
finanziamento agevolato; 
  i contratti di finanziamento devono contenere  specifiche  clausole
risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o  ridotto
impiego del finanziamento, ovvero per utilizzo, anche  parziale,  per
finalita' diverse da quelle previste dalla norma di riferimento e, in
tali circostanze, si procede come stabilito dal comma 426,  dell'art.
1 citato; 
  Dato  atto  che  in  esito  alla  determinazione   dei   contributi
effettivamente   concedibili,   con   successive   deliberazioni   si
provvedera' alla determinazione dei limiti di importo autorizzati  in
relazione a ciascuno specifico contesto emergenziale, quali  distinti
massimali per l'attivazione dei previsti finanziamenti agevolati; 
  Ritenuto, infine, che le eventuali disponibilita' che,  nell'ambito
del limite  massimo  sopra  richiamato,  residueranno  all'esito  dei
procedimenti  relativi  ai  40  contesti   emergenziali   individuati
nell'allegato  2,   potranno   essere   destinate,   con   successive
deliberazioni, al  soddisfacimento  degli  ulteriori  fabbisogni  che
saranno  completati  dai   commissari   delegati   e   trasmessi   al
Dipartimento della protezione civile per  la  prescritta  istruttoria
successivamente alla data della presente deliberazione; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2914  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera g) e 50; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Sentite le regioni nella seduta della Conferenza Stato-regioni  del
21 luglio 2016; 
  Vista la nota del Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile
prot. CG/37538 del 22 luglio 2016; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Lo stato di attuazione  dei  49  processi  di  ricognizione  dei
fabbisogni di danno previsti dall'art. 5, comma 2, lettera d),  della
legge n. 225/1992 avviati, e' rappresentato, alla data della presente
deliberazione, nella tabella in allegato 1. 
  2. Per 40  dei  predetti  processi  di  ricognizione  dei  predetti
fabbisogni, i commissari delegati o i soggetti responsabili  ad  essi
subentrati in regime ordinario, hanno  provveduto,  alla  data  della
presente deliberazione, al completamento della  ricognizione  e  alla
sua trasmissione al Dipartimento della protezione civile e i relativi
importi, relativamente ai danni segnalati al  patrimonio  privato  ed
alle attivita' economiche e produttive ai sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 5, comma 2, lettera  d),  della  legge  n.  225/1992,  sono
indicati nella tabella in allegato 2. 
  3. All'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da  422  a
428, dell'art. 1 della legge n. 208/2015  si  procedera'  in  quattro
fasi successive: 
  a) la prima, finalizzata a determinare i soggetti beneficiari e  il
contributo massimo rispettivamente concedibile,  nel  rispetto  delle
finalita' e dei criteri di seguito  specificati,  e  con  riferimento
agli elementi contenuti nelle schede di ricognizione  dei  fabbisogni
di danno gia' presentate alla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta
ufficiale della presente delibera; 
  b) la seconda, finalizzata alla  raccolta  dei  dati  riepilogativi
relativi ai predetti  contributi  massimi  concedibili,  propedeutica
all'adozione di successive specifiche deliberazioni del Consiglio dei
ministri  con  le  quali  si  provvedera',   per   ciascun   contesto
emergenziale, alla determinazione dei limiti di  importo  autorizzati
quali  massimali  per  l'attivazione   dei   previsti   finanziamenti
agevolati con distinto riferimento al patrimonio abitativo privato  e
alle attivita' economiche e produttive, nel rispetto  dei  rispettivi
tetti massimi definiti come illustrato in premessa; 
  c) la terza, finalizzata alla presentazione, da parte dei  soggetti
beneficiari  cosi'  individuati,  della  richiesta  di  finanziamento
agevolato; 
  d)  la  quarta,  finalizzata   all'erogazione   del   finanziamento
agevolato da  parte  degli  istituti  autorizzati  all'esercizio  del
credito mediante i contratti-tipo definiti ai sensi della convenzione
con l'Associazione bancaria italiana richiamata  in  premessa,  sulla
base  della  documentazione   fiscale   ammissibile,   del   relativo
monitoraggio e dei controlli in corso d'opera. 
  4.  Con  successive  ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione   civile,   da   adottarsi   d'intesa   con   le   regioni
rispettivamente  interessate  e  di   concerto   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5, della  legge  n.
225/1992, saranno stabilite le modalita' attuative delle disposizioni
contenute nei commi da  422  a  428,  dell'art.  1,  della  legge  n.
208/2015, secondo  le  fasi  suindicate,  allo  scopo  di  assicurare
uniformita' di trattamento e un efficace  monitoraggio  sull'utilizzo
delle risorse, nel rispetto delle finalita' di seguito specificate: 
  a) i contributi autorizzati dai commi da 422 a 428, della legge  n.
208/2015 sono finalizzati al finanziamento di prime misure  per  fare
fronte alle esigenze urgenti per concorrere al ripristino  dei  danni
subiti dalle attivita'  economiche  e  produttive  e  dal  patrimonio
edilizio privato in occasione  degli  eventi  calamitosi  individuati
come illustrato in premessa; 
  b) relativamente ai soggetti privati, i  predetti  contributi  sono
concessi allo scopo di accelerare  il  rientro  dei  cittadini  nelle
abitazioni danneggiate, ovvero di concorrere alle  documentate  spese
dagli stessi sostenute al medesimo fine; 
  c) per i soli casi di abitazioni distrutte  o  da  delocalizzare  i
contributi di cui alla lettera b) sono concessi, entro limiti massimi
prestabiliti, allo scopo di concorrere alla ricostruzione dell'unita'
abitativa o alla sua delocalizzazione tramite  costruzione  in  altro
sito  o  acquisto  di  una  nuova  unita'  abitativa,   ovvero   alle
documentate spese sostenute ai medesimi fini; 
  d) relativamente ai titolari di attivita' economiche e  produttive,
i predetti contributi sono concessi allo  scopo  di  assicurare,  nel
rispetto delle disposizioni dell'Unione europea,  la  rapida  ripresa
delle rispettive attivita', ovvero  di  concorrere  alle  documentate
spese dagli stessi sostenute al medesimo fine; 
  e)  i  predetti  contributi  sono  determinati  secondo   procedure
uniformi per l'intero territorio nazionale; 
  f) in relazione a ciascuno dei contesti  emergenziali  considerati,
l'ammontare dei contributi concedibili e'  determinato  nel  rispetto
dei criteri previsti dalla presente delibera per  ciascuna  tipologia
di danno segnalato al patrimonio privato ed alle attivita' economiche
e produttive  e,  comunque,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
disponibili, definite ai sensi dell'art. 1, comma 427 della legge  n.
208 del 2015 e dei distinti tetti massimi definiti come illustrato in
premessa. Le disposizioni di cui al successivo comma 5, lettera e)  e
seguenti, che definiscono  la  misura  del  contributo  per  ciascuna
categoria di beni danneggiati, costituiscono il  limite  massimo  del
ristoro concedibile da determinarsi in relazione alle  disponibilita'
finanziarie; 
  g)  assicurare,  relativamente  ai  contributi   concedibili   alle
attivita' economiche e  produttive,  la  conformita'  alla  normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato come richiamata in premessa. 
  5. Le citate ordinanze del Capo del Dipartimento  della  protezione
civile dovranno rispettare i seguenti criteri: 
  a) individuare le Amministrazioni pubbliche che provvederanno  alla
concessione dei  finanziamenti  agevolati,  determinandone  l'importo
massimo, nelle  amministrazioni  comunali  per  i  danni  subiti  dal
patrimonio  privato,  e  nelle  regioni  per  i  danni  subiti  dalle
attivita' economiche e produttive; 
  b) attribuire alle regioni  territorialmente  interessate,  in  via
generale, il compito di provvedere al monitoraggio e ai controlli  in
corso di erogazione relativamente a tutte le tipologie di contributo,
stabilendo che, a tal fine, possano avvalersi  delle  amministrazioni
comunali, degli altri  enti  locali  o  di  altri  soggetti  pubblici
all'uopo  individuati  definendo,  altresi',  le  procedure  per   la
rideterminazione, decadenza  o  revoca  dei  contributi  in  caso  di
irregolarita' riscontrate  in  fase  di  controllo,  fatte  salve  le
segnalazioni alle competenti autorita'; 
  c)  individuare  in  modo  univoco  i  soggetti   beneficiari   con
riferimento ai beni individuati nelle schede «B» di «ricognizione del
fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato»  o  «C»
di  «ricognizione  del  fabbisogno  per  le  attivita'  economiche  e
produttive» contenute nel documento tecnico allegato  alle  ordinanze
di  protezione  civile  con  le  quali  e'   stata   autorizzata   la
ricognizione  dei  fabbisogni  di  danno,  anche  prevedendo   idonee
procedure nei casi di condomini  con  parti  comuni  danneggiate,  di
terzi titolari di diritti reali di godimento, di comproprieta'  o  di
successione; 
  d)  prevedere  modalita'  operative  e  relativa  modulistica,  ove
possibile da gestire in modalita' telematica, allo scopo  di  rendere
le attivita' conseguenti tempestive e di immediata applicazione; 
  e) in relazione ai danni al patrimonio privato,  per  gli  immobili
destinati,  alla  data  dell'evento,  ad  abitazione  principale  del
proprietario,  determinare  i  contributi  massimi  concedibili,  nel
limite dell'80% del minor valore tra l'importo totale indicato  nella
scheda «B» citata e l'importo risultante dalla perizia asseverata  di
cui alla successiva lettera l)  e  comunque  nel  limite  massimo  di
150.000,00  euro,   corrispondente   all'80%   dell'importo   massimo
ammissibile della casa distrutta di cui alla successiva  lettera  g),
con riferimento ai danni alle strutture portanti, agli impianti, alle
finiture interne ed esterne e ai serramenti; 
  f) in relazione ai danni al patrimonio privato,  per  gli  immobili
destinati, alla data dell'evento, ad  abitazione  diversa  da  quella
principale  del  proprietario,  determinare  i   contributi   massimi
concedibili, nel limite  dell'50%  del  minor  valore  tra  l'importo
totale indicato nella scheda «B» citata e l'importo risultante  dalla
perizia asseverata di cui alla successiva lettera l) e  comunque  nel
limite massimo di 150.000,00 euro,  con  riferimento  ai  danni  alle
strutture portanti, agli impianti, alle finiture interne ed esterne e
ai serramenti; 
  g) prevedere che il limite massimo indicato  alla  lettera  e)  sia
incrementato  fino  a  187.500,00  euro  quale   contributo   massimo
spettante nel caso  di  immobile  distrutto  o  da  delocalizzare  in
conseguenza dell'evento calamitoso, destinandosi  il  contributo,  in
tal caso, alla ricostruzione dell'unita' abitativa o all'acquisizione
di una nuova unita'  abitativa;  riconoscere  altresi'  un  ulteriore
contributo per la demolizione  del  precedente  immobile  nel  limite
massimo di 10.000,00 euro; 
  h) limitatamente agli immobili distrutti o allagati,  destinati  ad
abitazione principale, a titolo  di  diritto  reale  o  personale  di
godimento, riconoscere un contributo per il concorso al ripristino  o
alla sostituzione dei beni mobili non  registrati  danneggiati  dagli
eventi calamitosi in questione, fino a un massimo di euro 300,00  per
ciascun vano catastale distrutto o allagato e, comunque,  nel  limite
massimo di 1.500,00 euro; 
  i) in relazione  ai  danni  subiti  dalle  attivita'  economiche  e
produttive, determinare i contributi massimi concedibili, nel  limite
del 50% del minor valore tra l'importo totale indicato  nella  scheda
«C» citata e l'importo risultante dalla  perizia  asseverata  di  cui
alla successiva lettera l), con riferimento al  fabbisogno  segnalato
per il ripristino  strutturale  e  funzionale  dell'immobile,  e  nel
limite del 80% del minor valore tra l'importo totale  indicato  nella
scheda «C» citata e l'importo risultante dalla perizia asseverata  di
cui  alla  successiva  lettera  l),  con  riferimento  al  fabbisogno
segnalato per il  ripristino  dei  macchinari  e  delle  attrezzature
danneggiati e l'acquisto di scorte di materie prime,  semilavorati  e
prodotti finiti danneggiati o distrutti e  non  piu'  utilizzabili  a
causa  dell'evento  calamitoso,  comunque  entro  il  limite  massimo
complessivo di euro 450.000,00 per tutte le tipologie di contributo; 
  j) indicare la documentazione fiscale da presentare con riferimento
alle spese ammissibili,  fermo  restando  il  limite  dei  contributi
massimi concedibili come determinati in esito a quanto stabilito; 
  k) prevedere che i contributi siano erogati decurtando dall'importo
dei danni ammissibili eventuali indennizzi per  polizze  assicurative
stipulate per le medesime finalita', da dichiarare al  momento  della
richiesta del finanziamento  agevolato,  oltre  che  eventuali  altri
contributi riconosciuti per la medesima finalita'; 
  l) prevedere che la  domanda  di  finanziamento,  entro  il  limite
massimo  del  contributo  concedibile  come  sopra  determinato,  sia
corredata da apposita perizia  asseverata,  dalla  quale  risulti  il
nesso di causalita' tra il danno subito  e  l'evento  calamitoso,  la
stima dei relativi costi con riferimento  ai  prezzari  regionali  in
vigore ovvero ad altri prezzari  ufficiali  di  riferimento,  nonche'
l'eventuale  specificazione  di   costi   finalizzati   a   eventuali
adeguamenti obbligatori per legge nonche' a  migliorie,  quest'ultime
comunque a carico dei beneficiari di contributo; 
  m)  i  soggetti  beneficiari  che,  alla  data  di  adozione  delle
ordinanze di protezione civili abbiano gia' realizzato, in tutto o in
parte, gli interventi di cui trattasi, per la parte relativa, possono
presentare la domanda di finanziamento corredata  direttamente  dalla
documentazione fiscale relativa alle spese gia'  sostenute;  in  tali
casi  la  perizia  asseverata  deve  attestare,  oltre  al  nesso  di
causalita' tra il  danno  subito  e  l'evento  calamitoso,  anche  la
congruita'  della  documentazione  presentata  con   riferimento   ai
prezzari regionali in vigore ovvero ad altri  prezzari  ufficiali  di
riferimento, nonche' l'eventuale specificazione di costi  finalizzati
a eventuali adeguamenti obbligatori per legge  nonche'  a  migliorie,
quest'ultime comunque a carico dei beneficiari di contributo; 
  n) stabilire idonee e distinte tempistiche per  l'attuazione  delle
diverse fasi relative agli interventi  per  il  patrimonio  abitativo
privato e alle attivita'  economiche  e  produttive,  che  coniughino
l'esigenza della celere attuazione delle  disposizioni  normative  di
cui trattasi con il rispetto dei principi di  partecipazione  sanciti
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  o) prevedere organiche e  trasparenti  modalita'  di  pubblicazione
delle  risultanze  delle  diverse  fasi,  oltre  che  dei  contributi
concessi ed erogati, nei  siti  istituzionali  delle  amministrazioni
interessate. 
  6.  Per  gli  eventi  calamitosi  per  i  quali   la   ricognizione
dell'impatto finanziario dei danni non e' ancora e' stata  completata
alla data della presente delibera, si potra'  procedere,  per  l'anno
2017 e  seguenti,  nell'ambito  delle  risorse  disponibili,  con  le
medesime modalita' della presente deliberazione. 
  7.  Con  riferimento  alle   annualita'   2016   e   seguenti,   le
deliberazioni previste da quanto stabilito al comma  3,  lettera  b),
saranno adottate,  fermi  restando  i  tetti  massimi  definiti  come
illustrato in premessa, secondo l'ordine cronologico con il quale  le
regioni   comunicheranno   l'esito   delle   attivita'    istruttorie
disciplinate con le ordinanze di protezione civile, procedendosi  nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 427,  della  legge  n.
208 del 2015. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 luglio 2016 
 
                      Il Presidente del Consiglio dei ministri: Renzi